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        Normativa  Aviosuperfici

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Estratto del regolamento Enac  del 5-5-23 ed.1 in cui sono evidenziati i punti di interesse principali.

 

Articolo 1.4     Aviosuperficie: definizioni

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Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.

Omissis…..

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Articolo 3 : Gestione e mantenimento

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Omissis…..

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Articolo 3.3

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Il gestore fornisce agli utenti tutte le informazioni necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività, in particolare relative a:

a) caratteristiche fisiche (dimensioni, pavimentazione, impianti, equipaggiamenti, distanze dichiarate) attraverso adeguati elaborati grafici evidenziando eventuali non conformità rispetto ai criteri definiti negli articoli Articolo 14 e Articolo 20;

b) punto identificativo dell’aviosuperficie espresso in coordinate geografiche espresse nel sistema WGS84;

c) localizzazione (altitudine s.l.m., località, indirizzo, orientamento pista e/o direzioni preferenziali di decollo/atterraggio in caso di elisuperfici);

d) circuiti di traffico;

e) utenza telefonica e contatti per le comunicazioni (indirizzo e-mail, PEC);

f) fotografie descrittive, di cui almeno due scattate in prossimità del centro pista, orientate nelle due direzioni (preferenziali) di decollo e atterraggio e/o video illustrativi delle operazioni di decollo e atterraggio;

g) mappatura degli ostacoli nell’ambiente circostante come definito nelle parti seconda e terza, aggiornata almeno ogni tre anni;

h) modalità con cui è assicurato il dispositivo di primo soccorso e di protezione antincendio, ove questi sono previsti ai sensi del presente Regolamento.

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Omissis…….

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Articolo 3.7

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Il gestore dovrà segnalare all'ENAC, con le modalità da esso prescritte, gli eventi aeronautici come previsto nel “Regolamento (UE) n.376/2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile” e nel “Regolamento (UE) n.2015/1018 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’Aviazione Civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del Regolamento (UE) n.376/2014”. Fanno eccezione gli eventi occorsi ad apparecchi per volo da diporto o sportivo a cui tale obbligo non si applica.

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Omissis…….

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Articolo 3.9

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L'uso di un’aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore ed è limitato ai voli intracomunitari.

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Omissis…….

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Articolo 6  :  Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici

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Articolo 6.1

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Il pilota richiede al gestore il consenso all’uso dell’aviosuperficie e gli comunica i seguenti dati per ciascun movimento:

a) nominativo pilota ed eventuale copilota;

b) tipo dell'aeromobile;

c) marche dell'aeromobile;

d) numero di persone a bordo;

e) orario di partenza e destinazione;

f) orario di arrivo e provenienza;

g) tipo del volo.

 

Omissis…..

 

Articolo 7 : Attività su aviosuperfici

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1) Sulle aviosuperfici sono consentite operazioni aeree commerciali e non commerciali.

2) Le aviosuperfici oggetto del presente regolamento corrispondono ai siti operativi utilizzati per atterraggio e decollo, come definiti e regolati dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e s.m.i..

3) È responsabilità dell’operatore aereo o del pilota la scelta del sito operativo, diverso da un aeroporto, per le operazioni di atterraggio, decollo e/o la movimentazione di carichi esterni, nel rispetto dei regolamenti relativi alle operazioni aeree (Regolamento (UE) n.965/2012: articoli CAT.OP.MPA.105, NCC.OP.100, NCO.OP.100, SPO.OP.100) e delle licenze del personale di volo, in conformità alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti Autorità.

4) L'attività di volo sulle aviosuperfici è effettuata a contatto visivo con il terreno, nel rispetto delle regole del volo a vista e, limitatamente agli aeromobili, nelle ore diurne ad eccezione degli elicotteri che operano in elisuperfici dotate di segnalazione luminosa e sistema di guida planata di cui all’Articolo 14, comma 3 lett. d).

5) Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

6) L’operatore aereo o il pilota valuta l’ambiente circostante l’infrastruttura al fine di determinare se la configurazione dello stesso, in termini di ostacoli, consente di effettuare le manovre di decollo e di atterraggio, in condizioni di sicurezza, in relazione alle capacità prestazionali del proprio aeromobile.

 

 

Qui trovate il link del regolamento completo.

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2023-Giu/Regolamento_LIBERALIZZAZIONE%20DELL%27USO%20DELLE%20AREE%20DI%20ATTERRAGGIO.pdf

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